DEFINIZIONE ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ARTIGIANALE DI PIZZAIOLO

  1. L’attivitá di pizzaiolo, è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti sull’Artigianato,(la Legge n. 443 dell’8 agosto 1985, ciò è legge-quadro per l’artigianato, che discende dall’obbligo di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso le CCIAA, e consente di poter accedere alle specifiche agevolazioni previste) comprende tutte le lavorazioni e i servizi volti dal Pizzaiolo a produrre la pizza nella migliore tradizione Italiana, compreso i servizi atti alla vendita e somministrazione ai propri clienti. L’esercizio dell’attivitá di pizzaiolo, oltre all’iscrizione ad albo artigiano provinciale, è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale, nonchè delle autorizzazioni sanitari riferite alla produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande. L’attivitá di pizzaiolo artigiano può essere svolta anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede (ristorante /pizzeria ecc…) ovvero mediante la costituzione di una societá. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivitá.

(Abilitazione professionale del pizzaiolo)

  1. Per esercitare l’attivitá di Pizzaiolo è necessario conseguire un’apposita abilitazione, tramite la formazione professionale o la certificazione delle competenze attraverso enti e scuole professionali riconosciute dallo stato Italiano:
  2. a) Svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’attivitá di Pizzaiolo, da effettuare nell’arco di due anni;
  3. b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’attivitá di Pizzaiolo, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro;
  4. c) Formazione continua:

Con il termine di formazione continua ci si riferisce più specificatamente alla formazione sul lavoro e quindi la riqualificazione professionale e l’attivitá di aggiornamento del pizzaiolo (da svolgere periodicamente). In questo ambito rientra la formazione dei pizzaioli che svolgono l’attivitá e che abbia carattere di sviluppo e completamento (aggiornamento e perfezionamento) di competenze professionali giá acquisite.

  1. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) consiste in un periodo di attivitá lavorativa qualificata, svolta in qualitá di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
  2. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attivitá di Pizzaiolo gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
  3. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attivitá di Pizzaiolo deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui sopra citata.
  4. L’attivitá professionale di Pizzaiolo può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformitá alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivitá professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
  5. Certificazione delle competenze:

In tale prospettiva si afferma l’esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze per il pizzaiolo che permetta di poter valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione.

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